Ricordiamo che la fatturazione elettronica è già obbligatoria per la Pubblica amministrazione e per gli enti pubblici mentre, dal primo gennaio 2019, è stata imposta anche a tutte le altre attività che interessano cessioni di beni e prestazioni di servizi tra aziende/professionisti residenti o stabiliti in Italia.
L’Agenzia delle Entrate spiega, infatti, sul suo sito che: “l’obbligo di fattura elettronica vale sia nel caso in cui la cessione del bene o la prestazione di servizio è effettuata tra due operatori Iva (operazioni B2B, cioè Business to Business), sia nel caso in cui la cessione/prestazione è effettuata da un operatore Iva verso un consumatore finale (operazioni B2C, cioè Business to Consumer)”.
Chi è esonerato dalla fattura elettronica per il 2019
Esonerati i seguenti contribuenti:
- tutti gli operatori sanitari (dopo l’intervento del Garante Privacy di dicembre). Prima erano solo medici e farmacie che già inviano i dati tramite il sistema TS.
- società e associazioni che hanno:
- optato per l’applicazione del regime forfetario di cui alla legge n. 398/1991,
- che hanno percepito nell’anno precedente proventi commerciali che non siano superiori al limite di 65.000 euro;
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