Fatturazione elettronica reso noto l’elenco dei soggetti esclusi per il 2019. Lo ha deciso la Commissione Finanze al Senato con l’approvazione di alcuni emendamenti al Decreto Fiscale. Nello specifico, per l’anno 2019 sono esclusi dall’obbligo di fatturazione elettronica gli operatori sanitari e le partite Iva che hanno aderito al regime forfettario ( sotto i 65mila euro) e le società sportive dilettantistiche.
“Il riferimento della proposta di modifica è quello dei soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria ai sensi del Dlgs 175/2014 – si legge su Quotidiano Sanità – Nel decreto legislativo citato, si spiegava che, ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi, le Asl, Ao, Irccs, Policlinici universitari, farmacie, presidi di specialistica ambulatoriale, strutture per l’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, gli altri presidi e strutture accreditati per l’erogazione dei servizi sanitari e gli iscritti all’Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri, avrebbero dovuto inviare al Sistema tessera sanitaria i dati relativi alle prestazioni erogate”.
Nello specifico la modifica recita: “Per il periodo d’imposta 2019 i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, ai sensi dell’articolo 3, commi 3 e 4, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, e dei relativi decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, sono esonerati dall’obbligo di fatturazione elettronica di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, con riferimento alle fatture i cui dati sono inviati al Sistema tessera sanitaria. I dati fiscali trasmessi al Sistema tessera sanitaria possono essere utilizzati dall’Agenzia delle entrate anche per finalità diverse dall’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata”.
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